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Circolare 47

Vigilanza sugli studenti – Precisazioni

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Docente

Lecce, 16 ottobre 2024

CIRCOLARE n. 47

Ai Docenti

Agli Studenti

Ai Genitori

                        Al DSGA

Al Personale ATA

                                   Al sito web

 

Oggetto: Vigilanza sugli studenti – Precisazioni

 

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche e dei progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si rammentano le seguenti norme di comportamento in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli studenti e nell’interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

 

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati in qualunque momento della giornata scolastica all’interno della scuola, pertanto sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni.

 

Ingresso

All’ingresso degli studenti, i docenti devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni.

 

            Vigilanza durante l’attività didattica

Durante l’attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua e a vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.

 

            Cambi di ora

Il cambio di ora non deve comportare discontinuità nella sorveglianza e deve essere effettuato nel più breve tempo possibile.

 

            Ricreazione

Durante la ricreazione, i docenti assicureranno nell’ambito del loro orario di servizio la vigilanza nelle classi.

 

            Compiti del personale collaboratore scolastico

Al momento dell’ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l’atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

– durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall’aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l’esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe;

– durante le lezioni il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l’accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;

– all’uscita degli studenti i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;

– i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni.

 

            Utilizzo di smartphone e altri device elettronici

I docenti e il personale collaboratore scolastico sono tenuti a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente sul corretto utilizzo dei device elettronici.

Agli studenti, durante tutta la loro permanenza nell’edificio scolastico e negli spazi scoperti di pertinenza, è rigorosamente vietato l’uso dello smartphone, smartwatch, così come di dispositivi similari quali tablet, fotocamere ed altri apparecchi elettronici di comunicazione attiva e passiva.

Solo nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del docente all’uso del cellulare o, in alternativa, del telefono della scuola.

Si precisa, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, YouTube, Instagram e altro) o la diffusione tramite messaggi (MMS o Whatsapp o similari), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da Parte dell’interessato, con relative multe irrogate dall’Autorità garante della privacy.