Lecce, 28 ottobre 2024
CIRCOLARE n. 62
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web
Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2024/25 – 2025/26 – 2026/27
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Testo Unico approvato con il D.L.vo 16/04/1994 n.297 parte I – titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli OO.CC. della Scuola;
- VISTA l’O. M. n° 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni;
- VISTA la Nota MIM prot. 38475 del 19/09/2024;
- VISTA la Nota USR Puglia prot. 0054986 del 19/09/2024;
INDICE
le votazioni per l’Elezione del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio in tutte le componenti dei rappresentanti dei Docenti, Genitori, Alunni e personale ATA.
Le operazioni di votazione per il Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni di domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
ADEMPIMENTI
- Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico nomina la Commissione elettorale (se non già costituita).
- Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria didattica dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
- Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
- La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
- Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
- La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
- Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
- Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
- L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
- Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
- Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
- Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
- Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
- I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale d’Istituto.
- I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
- Entro 20 giorni prima convocazione del Consiglio di Istituto.
SCADENZARIO ADEMPIMENTI
Costituzione commissione elettorale (se non già costituita) | Entro 10/10/2024 |
Formazione elenchi elettori e comunicazione alla Commissione | Entro il 21/10/2024 |
Individuazione sede dei seggi elettorali | Entro il 21/10/2024 |
Deposito elenchi elettori | Entro il 30/10/2024 |
Deposito eventuali ricorsi | Entro il 04/11/2024 |
Presentazione liste dei candidati | Dalle ore 9:00 del 04/11/2024 alle ore 12:00 del 09/11/2024 |
Esposizione all’Albo delle liste elettorali | 09/11/2024 alle ore 15:00 |
Propaganda elettorale | Dal giorno 06/11/2024 al 22/11/2024 |
Composizione e nomina dei seggi elettorali | Entro il 19/11/2024 |
Votazioni | 24/11/2024 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 25/11/2024 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 |
Si fa presente che devono essere eletti:
- n° 8 Docenti Scuola Secondaria;
- n° 4 Genitori Scuola Secondaria;
- n° 4 Studenti Scuola Secondaria;
- n° 2 Rappresentanti del personale A.T.A.
Il Dirigente scolastico ne fa parte di diritto.
Si precisa che:
Il Consiglio d’istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e, quello attivo, al personale assunto a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico (contratto con scadenza 30/06 o 31/08). I docenti non di ruolo supplenti temporanei (supplenze brevi) non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti frequentanti l’I.I.S.S. “Galilei-Costa-Scarambone”.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e, quello attivo, al personale a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico (contratto con scadenza 30/06 o 31/08), anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo (supplenze brevi) non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza
Si sottolinea, inoltre, che:
- Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Le liste per le componenti devono essere presentate da:
- per la componente Genitori almeno 20 genitori;
- per la componente Docenti almeno 20 docenti;
- per la componente Studenti almeno 20 studenti;
- per la componente ATA almeno 1/10 del personale ATA (minimo 4)
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
- I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Si ricorda inoltre che:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
Modalità di votazione
- All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta nel seggio ubicato nella scuola frequentata dal figlio minore.
- I seggi elettorali saranno aperti nei giorni 24 e 25 novembre in tutti i plessi. Le componenti Docenti, Genitori, Alunni e ATA voteranno nei plessi di appartenenza.
Seggi elettorali
I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
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